Le piscine, soprattutto quelle con trampolini, scivoli, fontane ed onde artificiali rappresentano una grande attrattiva per le attività di accoglienza turistica. In particolare per tutti coloro che temono il mare e per i più piccoli, sono ambienti di svago, divertimento e relax ineguagliabili. Ma il turismo e la sicurezza delle sue piscine rappresentano un argomento ancora troppo sottovalutato a livello legislativo.
Si tratta di impianti acquatici che, all’interno di grosse strutture, ospitano quotidianamente migliaia di persone che svolgono svariate attività ludico-sportive-ricerative (in libertà o dietro la supervisione di assistenti bagnanti, istruttori e animatori turistici) e meritano una grande attenzione agli aspetti igienico-sanitari e relativi alla sicurezza.
Tuttavia, non sempre si percepiscono i pericoli tipici di una piscina. Tanto è vero che, in relazione al numero dei frequentatori, i dati statistici evidenziano che nelle piscine capitano molti più infortuni rispetto al mare, soprattutto di natura traumatologica (tuffi, cadute a bordo vasca, apnee forzate…). E allora la domanda sorge spontanea:
PERCHÈ CAPITANO PIÙ INCIDENTI NELLE PISCINE?
Perché l’idea di trovarsi in una vasca delimitata (e non in mare aperto!) abbassa notevolmente la percezione del pericolo e favorisce atteggiamenti meno prudenti (compreso il controllo da parte degli adulti nei confronti dei più piccoli).- Perché le attività ludiche e sportive, soprattutto in un clima “vacanziero”, portano i frequentatori ad “osare maggiormente“, spesso in preda all’agonismo mascherato da voglia di divertimento.
- Perché può capitare che le strutture non evidenziano i pericoli strutturali della piscina.
- Perché capita di dedicare scarsa attenzione alle operazioni di manutenzione degli impianti o al loro corretto funzionamento.
- Perché gli assistenti bagnanti, gli istruttori sportivi o gli animatori, non controllano con la dovuta attenzione durante la loro attività lavorativa.
- Perché molti frequentatori, anche di fronte ad un chiaro ed evidente regolamento della piscina in cui sono presenti tutte le norme di prevenzione, decidono deliberatamente di andare contro le regole e rischiare.
FATTE QUESTE DOVEROSE PREMESSE
È corretto evidenziare che la confusione normativa riservata alle varie tipologie di piscine e naturalmente anche a quelle degli stabilimenti balneari e delle strutture alberghiere, rischia di confondere imprenditori del turismo e turisti:
- i primi stretti nella morsa dei controlli che non ammettono “ignoranza” a cui non resta che avvalersi della collaborazione di esperti consulenti che possano evitare pesanti sanzioni o provvedimenti civili/penali,
- i secondi costretti a subire passivamente scelte poco consapevoli e attente, soprattutto in relazione alla loro salute e sicurezza.
Talvolta, a causa di un quadro normativo in materia (avallato dallo Stato) che consente alle varie Regioni di legiferare in modo autonomo, gli stessi organi di controllo si trovano in difficoltà sull’interpretazione di alcune norme. Resta confusa anche la relazione fra le caratteristiche delle piscine e l’impiego degli Assistenti Bagnanti, in particolare sul numero da impiegare e sulla possibilità di escludere la loro presenza in specifici casi (sostituendoli con personale addetto al controllo della vasca), come in certe regioni, per le piscine aventi una profondità inferiore ad 1m e 40cm di altezza ed un volume totale inferiore a 180 mc.
Purtroppo ad oggi, le norme relative all’utilizzo delle piscine nel nostro Paese restano avvolte da una nebbia di vuoti normativi e gli accordi Stato-Regione non consentono di avere un quadro chiaro e valido su tutto il territorio nazionale. Molto spesso il fine questi accordi non è tanto quello di offrire garanzie ai frequentatori delle piscine bensì quello di assecondare esigenze di natura politica ed economica.
Ma in presenza di infortuni ed incidenti più o meno gravi, i nodi vengono al pettine e comincia la caccia alle responsabilità che possono rivelarsi molto onerose!
Per questi motivi, in nome della salute e della sicurezza di tutti, è opportuno pretendere dai legislatori chiarezza e l’uniformità della normativa su tutto il territorio nazionale. In fondo, ovunque vengano costruite o messe a disposizione (al netto delle differenze strutturali e delle finalità) offrono tutte il medesimo “prodotto”. Per capire quanto sia poco aggiornata la legislazione sulle norme che disciplinano in senso generale questo argomento, dobbiamo fare riferimento al Decreto del Ministero dell’Interno del 18 marzo 1996: “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”.
E ALLORA, VISTO CHE LE PISCINE NON SONO TUTTE UGUALI, IMPARIAMO A CONOSCERE L’IMPIANTO IN CUI CI IMMERGIAMO! RINFORZERÀ LA NOSTRA CULTURA SULLA PREVENZIONE.
Categoria A
Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica o ad un uso collettivo.
Si dividono in: A1 = piscine pubbliche private aperte al pubblico in modo indifferenziato. – A2 = piscine private ad uso collettivo (sono quelle che troviamo generalmente all’interno di strutture ricettive come alberghi, campeggi, agriturismi, collegi, scuole, convitti, università, palestre, circoli, associazioni). A3 = piscine con impianti finalizzati al gioco acquatico. – A4 = piscine all’interno di strutture complesse che possono rientrare in più di una delle precedenti categorie.
Categoria B
Piscine di condomini, abitazioni private, di edifici o complessi residenziali destinate all’uso privato o di chi ne ha il titolo.
La categoria B si divide a sua volta in base al numero di unità abitative: B1 = piscine interne a condomini o di pertinenza di abitazioni private facenti parte di un edificio o di un complesso residenziale costituito da più di 4 unità abitative. B2 = come per B1 a differenza che il complesso residenziale non deve superare le 4 unità abitative.
Categoria C

Piscine destinate ad usi speciali collocate all’interno di strutture termali, di riabilitazione o di cura.
Un’ulteriore classificazione delle piscine è possibile stabilirla in base alle caratteristiche ambientali e strutturali: scoperte, coperte, di tipo misto e di tipo convertibile.
MA È POSSIBILE CLASSIFICARLE ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ USO
Tipo A: vasche destinate ad attività natatorie agonistiche e non agonistiche con relativi allenamenti – Tipo B: vasche per tuffi e attività subacquee – Tipo C: vasche ricreative con caratteristiche morfologiche e funzionali idonee al gioco e alla balneazione – Tipo D: vasche ricreative per bambini con profondità uguale o inferiore a 60cm, adatte alla balneazione dei bambini – Tipo E: vasche polifunzionali con caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l’uso del bacino per più attività contemporaneamente – Tipo F: vasche ricreative attrezzate, dotate di particolari attrezzature accessorie quali acqua-scivoli o sistemi di onde artificiali – Tipo G: vasche per usi terapeutici, idonee all’esercizio di attività riabilitative e rieducative da svolgersi sotto il controllo sanitario – Tipo H: vasche per usi termali, all’interno di stabilimenti termali o annessi a strutture ricettive nelle quali l’acqua è utilizzata come mezzo terapeutico grazie alle sue caratteristiche fisico-chimiche intrinseche e in cui la balneazione viene effettuata secondo le indicazioni di un direttore sanitario.
PISCINE PUBBLICHE (quelle con accesso indifferenziato: club, associazioni, scuole, caserme).
Il D.M. del 18 marzo 1996, all’art.14 stabilisce che:
– è necessario un assistente bagnante (con brevetto) quando il numero di persone presenti supera le 20 unità e la vasca ha una superficie che supera i 50 mq
– se la superficie della vasca supera i 400 mq occorrono 2 assistenti bagnanti
– nei casi di piscine adiacenti e ben visibili, si deve considerare la somma delle superfici delle piscine e applicare il rapporto 1 assistente bagnante ogni 500 mq.
PISCINE TURISTICHE (resort, villaggi turistici, agriturismi)
È obbligatoria la presenza di personale abilitato al Salvataggio e al Primo Soccorso durante tutto l’orario di apertura della piscina. Si dovrà garantire la sicurezza in vasca e negli spazi perimetrali intorno ad essa. Tuttavia anche in questo caso lo zampino della Regione di riferimento, grazie ad una Delibera di Giunta Regionale, potrebbe rendere la normativa difficile da interpretare e soggetta ad applicazioni errate o approssimative (pericolose per la salute e la sicurezza degli utenti).
CONDOMINIALI e RESIDENZIALI
Per le piscine condominiali e residenziali, la faccenda si complica ulteriormente: nessuna Regione ha stabilito l’obbligo dell’Assistente Bagnanti (alcune Regioni hanno applicato norme di cui è sempre opportuno verificare validità ed eventuali aggiornamenti).
PERCHÈ LE INDICAZIONI RESTANO CONFUSE
Al Punto 9.1 dell’Accordo si prevede per le strutture turistico-ricettive, campeggi e villaggi turistici e piscine di aziende agrituristiche, che le Regioni attraverso propri atti specifici possono individuare peculiari modalità applicative anche in via transitoria, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, igiene e sanità pubblica. Anche per quanto riguarda le piscine condominiali della categoria B, le Regioni possono elaborare specifiche disposizioni per la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali. In riferimento a questa categoria di piscine, solo la Regione Lombardia aveva stabilito l’obbligo di sorveglianza (senza obbligo di bagnino) per piscine con profondità superiore ad 1,40 m e con un volume superiore ai 300 mc.
Come vedete, l’argomento resta piuttosto confuso, soprattutto in mancanza di una legge nazionale valida per tutte le regioni. Allo stato attuale possiamo solo far riferimento al Documento della Conferenza Stato-Regioni del 2003. Un insieme di indicazioni che, dopo venti anni, stiamo ancora aspettando che le Regioni possano trasformare in documenti normativi.
PER CONCLUDERE
Agli imprenditori che hanno piscine all’interno delle loro strutture consiglio di avvalersi della consulenza di esperi della materia per evitare eventuali problematiche.
A tutti i frequentatori (a vario titolo!) delle piscine, il mio consiglio è:
- di frequentarle con serietà e rispetto dei regolamenti e del personale addetto ai controlli;
- di imparare a conoscere le caratteristiche di certi impianti e pretendere che vengano rispettate le norme relative alla salute e alla sicurezza.
