AMBIENTI ACQUATICI PREVENZIONE

La responsabilità di un ANNEGAMENTO

Dall’attenta lettura delle motivazioni che hanno portato molti giudici ad emettere le sentenze nei casi di  annegamento all’interno di ambienti acquatici “controllati” (stabilimenti balneari e piscine), si evince che ricorrono sempre le stesse cause: superficialità, scarsa competenza e tendenza a non rispettare le leggi in materia di sicurezza.

Anche quando le responsabilità sono evidenti, il più delle volte, un concorso di colpa mette a tacere dispute inestricabili basate proprio sulla loro attribuzione (le magie della giurisprudenza).

QUANDO CAPITA L’EVENTO TRAGICO

Di fronte ad eventi tragici, sappiamo bene che la ricerca delle responsabilità diventa una guerra, senza esclusione di colpi, fra gli studi legali incaricati dagli “attori” coinvolti e non sempre una morte vede condannato il suo responsabile. Tuttavia gestire un’attività di accoglienza turistica e trovarsi coinvolti in simili situazioni, oltre a causare enormi problemi di varia natura, evidenzia la scarsa attenzione al tema della sicurezza da parte dell’imprenditore di turno e dei suoi operatori.

Per queste ragioni, prima di far scendere in campo giuristi per studiare ed interpretare leggi e avvocati a difendere gli interessi e tutelare i diritti dei propri assistiti, chi fa accoglienza turistica farebbe bene a preoccuparsi con grande attenzione di TUTTI gli aspetti che possono garantire la sicurezza della propria attività. Gli stessi lavoratori impiegati hanno il dovere di curare con attenzione questo aspetto, soprattutto quelli che svolgono un ruolo di controllo dell’incolumità fisica delle persone all’interno di ambienti delicati come quelli acquatici.

IN PISCINA O AL MARE, NON È RESPONSABILE SOLO/SEMPRE IL BAGNINO DI SALVATAGGIO

Anche se, dove è prevista la presenza dell’Assistente Bagnanti, questa figura ha l’obbligo di fare prevenzione, gestire soccorsi ed eventuali salvataggi in acqua, sono numerosi i casi in cui la responsabilità di infortuni o di eventi tragici ricadon anche su altre figure.

I casi sono tantissimi ma, per evidenziare gli aspetti più comuni, farò riferimento ad una sentenza della Cassazione Penale (Sez. IV n°24165) in merito alla morte per annegamento di un bambino colto da malore mentre nuotava in piscina.

Il bambino era seguito da un’ Educatrice e mentre era in acqua c’era anche un Assistente Bagnanti in servizio. Entrambi rispondono di “omicidio colposo” in forma omissiva. Cerchiamo di capire, in modo semplice e sintetico, cosa significa:

  • CONDANNA PER COLPA OMISSIVA significa che, essendo in servizio, avevano il dovere di tutelare la vita del bambino da eventuali situazioni di pericolo. Ciò non è avvenuto perché è stata sottovaluta o non vista (OMESSA) una situazione in cui il bambino era in evidente pericolo di vita.
  • CONDANNA PER COLPA COMMISSIVA quando l’intervento viene condotto violando le regole contenute nei protocolli del soccorso, senza rispettare i principi (come dice la legge), della “diligenza, prudenza e perizia”.

Il confine fra le due colpe è sempre molto sottile, tuttavia il Bagnino di Salvataggio e la tutor del bambino in servizio, hanno sicuramente commesso un reato omissivo. Fra l’altro, il Bagnino ha sempre il compito di fare prevenzione ed evitare i pericoli, anche quelli meno evidenti. Per rispettare l’aspetto che la giurisprudenza definisce “diligenza” deve intervenire ogni volta che avverte la presenza di un pericolo. ATTENZIONE: ogni Assistente Bagnanti sa bene che, prima di un intervento (soprattutto in mare) va effettuata un’attenta e rapida valutazione e qualora le condizioni meteo-marine fossero proibitive o i mezzi per il soccorso inadeguati alla situazione, è possibile desistere dall’intervento allertando tempestivamente i soccorsi avanzati (Guardia Costiera, 118…). In questo caso di fronte ad un decesso non incorrerà nella responsabilità penale.

Ma in presenza di gravi incidenti o decessi, la responsabilità di un’annegamento merita chiarezza. Le indagini valutano attentamente ogni aspetto, con particolare attenzione alle attività svolte dai presenti, soprattutto di coloro che sono incaricati di controllare e soccorrere.

TORNIAMO AL PROCESSO… ALTRI RESPONSABILI DEL DECESSO

Durante questo processo, emerge anche la responsabilità penale del gestore della piscina (proprietario della struttura, amministratore, direttore…). A che proposito? LA COLPA OMISSIVA dell’Assistente Bagnanti esclude la sua responsabilità penale in quanto incaricato, a causa di carenza di personale, di controllare contemporaneamente tre vasche (attività che lo ha costretto a non poter prestare la dovuta attenzione per un intervento immediato).

IL DATORE DI LAVORO E IL PROPRIETARIO DELLA STRUTTURA  SONO SEMRPE RESPONSABILI

In presenza di un’attività imprenditoriale, qualunque sia la forma giuridica in cui viene svolta, il Datore di Lavoro risponderà sempre direttamente o per interposta persona (Amministratore, Direttore, Preposto…), di ciò che accade durante lo svolgimento delle attività lavorative all’interno della sua struttura.

GLI ASPETTI PIÙ IMPORTANTI DA OSSERVARE PER EVITARE PERICOLOSE RESPONSABILITÀ PENALI IN CASO DI INCIDENTE

Dando per scontata la presenza di un esperto Assistente Bagnanti o di una squadra ben organizzata e addestrata per operare negli ambienti acquatici, con tutti i presidi, le attrezzature ed i mezzi sempre “pronti all’uso”, vediamo quali sono gli aspetti da non sottovalutare:  

1) le strutture degli impianti natatori devono essere a norma di legge e gli specchi d’acqua marini antistanti il tratto di spiaggia in concessione, corredati di opportune segnalazioni di sicurezza (boe, gavitelli…).

⇒ PISCINE: alcuni elementi strutturali degli impianti potrebbero non rispettare le vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e rappresentare un pericolo per clienti e operatori.      ⇒  MARE: la mancata o non corretta segnalazione/delimitazione degli spazi acquei riservati alla balneazione e alle attività nautiche da diporto, rappresenta un pericolo per l’incolumità delle persone.  

2) Gli impianti meccanici, elettrici ed elettronici (impiegati per il trattamento chimico ed il controllo dell’acqua delle piscine) devono essere a norma, revisionati ed efficienti.

⇒ PISCINE: il non corretto funzionamento di questi elementi può rappresentare un pericolo per la salute degli operatori, dei bagnanti ed un rischio per la salubrità delle acque di balneazione.  

3) Il personale addetto al controllo degli impianti natatori deve essere qualificato e addestrato allo scopo di verificare costantemente il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature.

è opportuno che gli impianti natatori in relazione alla parte tecnica (impianti, prodotti chimici e apparecchiature) siano gestiti sempre da ditte specializzate, manutentori o personale capace di operare in sinergia con gli assistenti bagnanti (che hanno il compito anche di verificare quotidianamente i parametri chimici delle acque di balneazione).

4) Gli assistenti bagnanti devono essere competenti ed impiegati in numero adeguato alle dimensioni degli ambienti acquatici ma anche in relazione alla loro frequentazione; se il numero di clienti è elevato, si consiglia di aumentare i controlli ed il potenziale di prevenzione e soccorso attraverso l’impiego di personale aggiuntivo e possibilmente esperto;

È sempre opportuno non fare troppa economia sulla presenza degli assistenti bagnanti in particolari situazioni. I grossi affollamenti negli ambienti acquatici meritano maggiore attenzione. Inoltre deve essere verificata la capacità del bagnino di operare attraverso l’uso corretto dei mezzi nautici a sua disposizione per il soccorso. Le operazioni di salvataggio (soprattutto in MARE) sono estremamente difficili e poco efficaci quando l’operatore è da solo o poco esperto (immaginate un bagnino costretto ad uscire col pattino di salvataggio per recuperare una persona in difficoltà in mare a 200 metri dalla riva che deve anche tuffarsi per portarlo in salvo… il pattino che fine fa quando lui è in acqua alle prese col pericolante e come ce la trasporta sopra? Fatti, non parole!).

5) I mezzi per il soccorso devono essere omologati ed efficienti.

Premesso che i mezzi ufficiali e richiesti per il soccorso in MARE sono obsoleti (pattino di salvataggio, rullo di salvataggio…) ed è necessario avere bagnini capaci di utilizzarli anche con condizioni di mare avverse, deve essere sempre verificata la loro omologazione (CE – RI.NA) spesso non considerata durante gli acquisti. Fra l’altro (se proprio deve essere utilizzato come mezzo di salvataggio per salvare vite) è opportuno scegliere la categoria di pattino più adatta alle condizioni del vento e del mare in cui sarà impiegato (esistono 5 tipologie).

6) Presidi medici e sanitari sempre presenti ed in corso di validità.

Il controllo costante sui presidi medici e sanitari è alla base di una corretta attività di prevenzione e soccorso. Deve essere gestito con attenzione e documentato in modo chiaro per evitare che certi presidi, dopo l’utilizzo, possano non essere reintegrati (o, per quelli sanitari, sostituiti).

7) Le dotazioni per la sicurezza sia in spiaggia, sia nelle piscine, sempre completa e collocata nelle posizioni richieste dalle ordinanze di sicurezza.

8) I Dispositivi di Protezione Individuale, se previsti, sempre a disposizione degli operatori (attenzione alla consegna di DPI che non sono in linea con le funzioni operative del lavoratore… un respirarore a pieno facciale consegnato ad un assistente bagnanti lascia molti dubbi sulla natura dell’incarico!).

9) Le informazioni sulle caratteristiche dell’impianto natatorio (lunghezza, larghezza, profondità, dislivelli presenti…) devono essere visibili a tutti e posizionati in più punti.

Negli ambienti acquatici, più informazioni forniamo ai frequentatori, maggiore è il potenziale di prevenzione messo in atto. Maggiore è la prevenzione, minori saranno i soccorsi da svolgere e gli infortuni.   

10) Le informazioni di sicurezza contenute nelle ordinanze nazionali, regionali e comunali devono sempre essere affisse in modo visibile o consultabili dai frequentatori dell’ambiente acquatico.

Rappresentano ciò che SI PUÒ e ciò che NON SI PUÒ fare “agli occhi della legge” e, naturalmente, di chi effettua i controlli negli impianti natatori e negli stabilimenti balneari. È importante che i lavoratori di un ambiente acquatico le espongano, le rendano consultabili, le sappiano spiegare e far rispettare (per la sicurezza loro, dei frequentatori e del datore di lavoro). 

11) Le indicazioni relative ai regolamenti dell’azienda in cui sono presenti gli ambienti acquatici.

Devono essere consegnati ai clienti (o resi noti) da personale incaricato a tale scopo. È opportuno  richiedere la firma per eventuali liberatorie in cui il cliente decide di assumersi la responsabilità di alcune sue azioni, o di minori a sua tutela, non previste dai regolamenti (solo nel caso in cui queste non vadano ad arrecare disturbo o danno ad altri clienti presenti o in prossimità).

In alcuni casi la decisione contraria del Responsabile degli Assistenti Bagnanti (addetto alla sicurezza, al soccorso e al salvataggio in acqua), derivante da una valutazione ambientale che evidenzia pericoli, potrebbe/dovrebbe negare la liberatoria. In questo caso sarebbe opportuno che nessun superiore modificasse questa decisione in quanto incapace di valutare l’ambiente acquatico con la stessa competenza del suo Responsabile Bagnini (se degno di questa qualifica) e soprattutto di intervenire per un eventuale soccorso.

PISCINA: attenzione agli orari di apertura di stabilimenti balneari e piscine. L’ apertura al pubblico delle piscine deve coincidere con gli orari di assistenza ai bagnanti. Diversamente, in caso di annegamento, il giudice tende a condannare responsabile/proprietario/gestore della piscina.              MARE: se si vuol lasciare libero l’utilizzo della propria concessione, anche al di fuori degli di assistenza ai bagnanti, è necessario estendere gli orari di assistenza al fine di non incorrere in eventuali provvedimenti penali in caso di incidente. Per essere più chiari, dal momento in cui lasciamo la possibilità di frequentare l’ambiente acquatico saremo sempre responsabili di ciò che accade al loro interno. Per gli orari in cui è vietato l’utilizzo delle attrezzature balneari (dal tramonto all’alba) è sempre opportuno indicare con evidenti cartelli e bandiera rossa issata l’assenza del servizio di salvataggio. 

È SICURAMENTE MEGLIO RISPETTARE TUTTE LE NORME DI SICUREZZA E DEDICARSI AD UNA CORRETTA PREVENZIONE PIUTTOSTO CHE CORRERE DIETRO ALLA RESPONSABILITÀ DI UN ANNEGAMENTO.

 

  

Articoli correlati

Leave a Comment