AMBIENTI ACQUATICI PREVENZIONE

Piscine e bagnini di salvataggio

I bagnini di salvataggio (o assistenti bagnanti!) rappresentano una categoria di lavoratori stagionali impiegati soprattutto nei mesi estivi sulle nostre spiagge e nelle strutture turistiche estive con impianti natatori. Molti di loro, tuttavia, riescono a lavorare anche nei mesi invernali presso le piscine di impianti sportivi, parchi acquatici e strutture alberghiere. Purtroppo ancora oggi la relazione fra piscine e bagnini di salvataggio è molto confusa, in particolare sul loro numero da impiegare presso determinate piscine ma anche sulla possibilità di escludere la loro presenza in specifici casi (sostituendoli con personale addetto al controllo della vasca), come in certe regioni, per le piscine con una profondità inferiore ad 1mt e 40cm.

Non esiste nel nostro Paese una legge che definisce queste regole a livello nazionale ed è necessario, per ogni regione, far riferimento ad un accordo Stato-Regione ben preciso. Ritengo comunque professionale, utile e sicura la scelta d’impiegare sempre, in ogni piscina (anche in quelle apparentemente meno pericolose), un bagnino con brevetto in corso di validità e in possesso della qualifica di operatore di primo soccorso BLSD. 

Per evidenziare le norme che disciplinano in senso generale questo argomento in Italia e non tornare troppo indietro negli anni, è possibile far riferimento al Decreto del Ministero dell’Interno del 18 marzo 1996: “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”.

Per prima cosa impariamo a distinguere le varie tipologie di piscina:

Categoria A

Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica o ad un uso collettivo. Si dividono in: A1 = piscine pubbliche private aperte al pubblico in modo indifferenziato. – A2 = piscine private ad uso collettivo (sono quelle che troviamo generalmente all’interno di strutture ricettive come alberghi, campeggi, agriturismi, collegi, scuole, convitti, università, palestre, circoli, associazioni). A3 = piscine con impianti finalizzati al gioco acquatico. – A4 = piscine all’interno di strutture complesse che possono rientrare in più di una delle precedenti categorie.

Categoria B

Piscine di condomini, abitazioni private, di edifici o complessi residenziali destinate all’uso privato di chi ne ha il titolo. La categoria B si divide a sua volta in base al numero di unità abitative: B1 = piscine interne a condomini o di pertinenza di abitazioni private facenti parte di un edificio o di un complesso residenziale costituito da più di 4 unità abitative. B2 = come per B1 a differenza che il complesso residenziale non deve superare le 4 unità abitative.

Categoria C

Piscine destinate ad usi speciali collocate all’interno di strutture termali, di riabilitazione o di cura.

Un’ulteriore classificazione delle piscine è possibile stabilirla in base alle caratteristiche ambientali e strutturali: scoperte, coperte, di tipo misto e di tipo convertibile. Ma è possibile classificarle anche in riferimento all’uso.

Tipo A: vasche destinate ad attività natatorie agonistiche e non agonistiche con relativi allenamenti – Tipo B: vasche per tuffi e attività subacquee Tipo C: vasche ricreative con caratteristiche morfologiche e funzionali idonee al gioco e alla balneazione – Tipo D: vasche ricreative per bambini con profondità uguale o inferiore a 60cm, adatte alla balneazione dei bambini – Tipo E: vasche polifunzionali con caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l’uso del bacino per più attività contemporaneamenteTipo F: vasche ricreative attrezzate, dotate di particolari attrezzature accessorie quali acqua-scivoli o sistemi di onde artificiali – Tipo G: vasche per usi terapeutici, idonee all’esercizio di attività riabilitative e rieducative da svolgersi sotto il controllo sanitario – Tipo H: vasche per usi termali, all’interno di stabilimenti termali o annessi a strutture ricettive nelle quali l’acqua è utilizzata come mezzo terapeutico grazie alle sue caratteristiche fisico-chimiche intrinseche e in cui la balneazione viene effettuata secondo le indicazioni di un direttore sanitario.

PISCINE PUBBLICHE

Il D.M. del 18 marzo 1996, all’art.14 recita che:

è necessario un assistente bagnante (con brevetto) quando il numero di persone presenti supera le 20 unità e la vasca ha una superficie che supera i 50 mq

se la superficie della vasca supera i 400 mq occorrono 2 assistenti bagnanti

nei casi di piscine adiacenti e ben visibili, si deve considerare la somma delle superfici delle piscine e applicare il rapporto 1 assistente bagnante ogni 500 mq.

PISCINE TURISTICHE, CONDOMINIALI e RESIDENZIALI– Durante tutto l’orario di apertura della piscina è obbligatorio assicurare la presenza di personale abilitato al salvataggio e al primo soccorso. Si dovrà garantire la sicurezza in vasca e negli spazi perimetrali intorno ad essa. Ma le indicazioni restano confuse!

Al Punto 9.1 dell’Accordo si prevede per le strutture turistico-ricettive, campeggi e villaggi turistici e piscine di aziende agrituristiche, che le Regioni attraverso propri atti specifici possono individuare peculiari modalità applicative anche in via transitoria, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, igiene e sanità pubblica. Anche per quanto riguarda le piscine condominiali della categoria B, le Regioni possono elaborare specifiche disposizioni per la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali. In riferimento a questa categoria di piscine, solo la Regione Lombardia ha stabilito l’obbligo di sorveglianza (non con obbligo di bagnino) per piscine con profondità superiore ad 1,40 mt e con un volume superiore ai 300 mc.

L’argomento resta piuttosto confuso, soprattutto in mancanza di una legge nazionale valida per tutte le regioni. Allo stato attuale possiamo solo far riferimento al Documento della Conferenza Stato-Regioni del 2003. Un insieme di indicazioni che stiamo ancora aspettando che le Regioni possano trasformare in documenti normativi.

Nel frattempo invito tutti i professionisti del settore a sensibilizzare proprietari e gestori di impianti natatori per considerare insieme alle dimensioni delle vasche, anche l’affollamento.

IMPORTANTE: anche se talvolta viene tollerato il principio secondo il quale un istruttore di nuoto in vasca alle prese con la sua attività didattica (rivolta ad una o più persone) può coprire contemporaneamente anche il ruolo di assistente bagnanti nei confronti di altri frequentatori presenti in vasca, ricordate sempre che si tratta di una rischiosa forzatura. Istruttori di nuoto e bagnini di salvataggio, per quanto ben addestrati, sono pur sempre esseri umani ai quali è assolutamente impossibile dedicarsi ad un’attività formativa e di controllo contemporaneamente. Una delle due attività o entrambe saranno svolte in modo approssimativo, con conseguenti rischi di varia natura per tutti, dal responsabile dell’impianto, all’istruttore/bagnino, ai corsisti… e per finire ai bagnanti presenti in vasca.   

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