Offrire servizi accessibili a tutte le categorie più fragili, è un argomento che merita molta attenzione. Non si tratta solo di una questione di sensibilità più o meno sviluppata da parte dei concessionari degli stabilimenti balneari o dei responsabili di qualunque altra attività imprenditoriale. E’ un argomento sul quale la legge italiana ha chiaramente espresso le sue decisioni già da diversi anni.
Tuttavia, la nostra tendenza a non applicare e rispettare certe regole, pone il nostro Paese molto indietro sull’argomento “abbattimento delle barriere architettoniche in zone balneari” e non solo.
Il vero problema non sono gli impedimenti materiali che i disabili spesso incontrano
A parole sembra che tutti siano capaci di comprendere le difficolta pratiche di coloro che vivono gran parte della propria esistenza seduti su di una sedia a rotelle. Ma quando si tratta di aiutare a compensare quel loro deficit con atteggiamenti e servizi adeguati, molti minimizzano con superficialità.
Lo Stato e tutti coloro che offrono servizi pubblici, hanno l’obbligo legale e morale di favorire gli spostamenti degli individui con disabilità all’interno delle proprie strutture.
Per capire meglio cosa stabilisce la legge in merito a questo argomento, ripercorro brevemente l’iter legislativo:
- 1971 – Legge 118/ Art.27: è specificato che “… gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o d’interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 15 Giugno 1968 riguardante l’eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all’entrata in vigore della presente legge“. La medesima legge evidenziava anche l’impossibilità di vietare ai portatori di handicap l’accesso a strutture pubbliche o aperte al pubblico.
- 1993 – Legge 494: viene affidato alle Autorità Marittime competenti il compito di individuare tratti orograficamente omogenei di litorale al fine di garantire l’accesso al mare, da parte dei soggetti portatori di handicap, mediante la realizzazione di strutture idonee.
- 2006 – Legge 296 Art.1 Comma 251: diventa obbligatorio per i titolari delle concessioni demaniali, consentire liberamente e gratuitamente l’accesso ed il transito al fine di raggiungere la battigia ed il mare per la balneazione. La medesima legge prevede che lo stabilimento balneare sia dotato di servizi specifici e riservati a queste categorie di persone: – parcheggio in prossimità dell’accesso allo stabilimento – postazione sulla spiaggia accessibile fino all’ombreggio – servizi igienici, docce e spogliatoi adeguati – aree ricreative, ristorazione e bar accessibili.
Accogliere orde di turisti capaci di circolare autonomamente e con disinvoltura all’interno delle strutture turistiche (in particolare in quelle con accesso a mare, fiumi e piscine) è molto impegnativo dal punto di vista della prevenzione e della sicurezza. Figuriamoci quando parliamo di persone con disabilità? Ma non è chiaro a tutti che una persona con deficit motorio è un individuo capace di comprendere le proprie potenzialità, è una situazione con cui è costretto a fare i conti quotidianamente.
Non può esistere un’offerta turistica rispettabile che non contempli anche la possibilità di accogliere e far circolare liberamente al suo interno clienti con difficoltà motorie. La progettazione e l’organizzazione di infrastrutture accessibili a tutti è un passo fondamentale verso ambienti urbanizzati più vivibili per tutti. Ambienti in cui ognuno, a prescindere dalle proprie condizioni fisiche, può partecipare e dare il proprio contributo alla società di cui fa parte.
Fra l’altro, voglio ricordare a tutti che una recente indagine del Censis ha evidenziato la presenza in Italia di circa 4milioni di disabili che insieme ai loro accompagnatori arrivano circa a 10milioni di persone. E’ nostro dovere permettere a tutti loro di trascorrere serenamente un po’ di tempo libero al mare in estate.
Voglio concludere e ricordare a tutti che anche le parole sono importanti. Possono
- MENOMATO è colui che riporta un danno biologico a seguito di una malattia o di un incidente.
- DISABILE è colui che a seguito di una menomazione non è in grado di svolgere le normali operazioni della vita quotidiana.
- HANDICAPPATO è colui che vive uno svantaggio sociale a causa di una determinata disabilità.
Potrebbero sembrare 3 modi per indicare la stessa cosa ma non lo sono affatto e vi spiego perché:
- Un individuo menomato potrebbe anche non essere disabile in quanto capace di svolgere comodamente le classiche operazioni della vita quotidiana.
- Un disabile non deve essere considerato a priori handicappato solo perché costretto a vivere su una sedia a rotelle! E’ la società in cui vive che determina il suo handicap se non si preoccupa di organizzare aree pubbliche accessibili comodamente con la sua carrozzella, se non gli permette di circolare e godere liberamente dei servizi offerti a tutti gli altri cittadini.
Purtroppo quando pronunciamo la parola handicappato, il più delle volte siamo solo in presenza di un disabile che, suo malgrado, è costretto a fare i conti con una società poco evoluta!