Nel delicato ed indefinito stato legislativo in cui si trova il nostro patrimonio demaniale marittimo con circa 30.000 attività ad esso connesse, la domanda sorge spontanea.
Meglio acquistare o affittare uno stabilimento balneare?
La Direttiva Europea Bolkestein del 2006 in materia di concessioni demaniali (stabilimenti balneari) ha determinato un clima molto confuso e controverso.
- Nel 2015 c’è stato un primo segnale di cambiamento: abbandono del famigerato metodo “automatico e senza limiti temporali” di assegnazione delle concessioni demaniali.
- Nel 2020 doveva terminare il delicato processo di inserimento delle nuove regole nel nome della trasparenza e della libera concorrenza, senza trascurare coloro che, pur godendone, hanno investito su di un bene pubblico.
- Dal 2019 lo slittamento di altri 15 anni consente agli operatori balneari ma anche a tutti coloro che vedono nel “cambiamento” un’opportunità d’inserimento, di valutare con più calma la situazione.
Ma il dubbio resta: acquistare o affittare uno stabilimento balneare?
Prendiamo in esame le due ipotesi: 1) acquisto – 2) subingresso.
1) Premesso che il demanio marittimo è un bene pubblico per sua natura invendibile, andremo ad acquistare sostanzialmente l’azienda che si è sviluppata su quella concessione, con tutte le sue caratteristiche materiali ed intellettuali.
E’ bene sapere che in presenza di un acquisto o affitto di attività commerciale che insiste sul demanio marittimo esistono due tipi di concessione:
- per LICENZA riservata generalmente agli stabilimenti tradizionali di medie e piccole dimensioni
- per CONTRATTO che riguarda prevalentemente i grandi stabilimenti balneari con importanti strutture in muratura, alberghi, ecc. (essa segue un corso contrattuale talvolta molto lungo)
L’art.46 del Codice della Navigazione in materia di “subingresso nella concessione” stabilisce che, in caso di vendita, il consenso sarà rilasciato dall’autorità che ha precedentemente concesso l’autorizzazione.
Anche nel caso di decesso del concessionario, gli eredi possono subentrare nel godimento della concessione solo se fanno richiesta entro sei mesi, pena la decadenza dell’accordo. Va specificato che, se gli eredi non hanno le caratteristiche ritenute necessarie da parte dell’Amministrazione competente, essa potrà procedere con la revoca della concessione stessa. Alcune sentenze del TAR evidenziano che in questi casi è opportuno procedere ad un contratto di cessione d’azienda e trasferimento del titolo di godimento del bene pubblico al nuovo intestatario. Il fine è quello di evitare una nuova assegnazione della concessione che era stata rilasciata per una determinata attività commerciale ad un preciso soggetto giuridico.
♥ La pratica più corretta e trasparente consiste nel presentare all’autorità responsabile del rilascio dell’autorizzazione, una “lettera di rinuncia alla concessione” da parte del vecchio concessionario. Contestualmente una “lettera di accettazione” da parte del nuovo soggetto.
Può capitare che l’ente responsabile possa rifiutare la nuova candidatura scegliendo una nuova gara di assegnazione.
2) Un metodo molto usato in passato, consisteva in una cessione graduale delle quote societarie. A fronte di precisi ed onerosi accordi economici il subentrante acquistava inizialmente una piccola quota societaria. Successivamente assumeva il ruolo di titolare e legale rappresentante dell’attività acquistando in un’ultima fase le rimanenti quote.
Percorso sconsigliabile un po’ per la sua intrinseca natura giuridica, un po’ perché la Direttiva Bolkestein rende sempre più rischioso questo metodo.
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